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Risarcimento da 1 milione di euro: Condannato l’Ospedale San Filippo Neri per responsabilità medica

Risarcimento danni da 1 milione e 200 mila euro all’Ospedale San Filippo Neri di Roma per responsabilità della struttura per il decesso della Sig.ra M.M., operata in data 10.09.12 con inserzione di pace maker a seguito di episodio di sincope su diagnosi di fibrillazione striale in paziente portatrice di protesi valvolare mitrale aortica.

Poco dopo l’operazione, si è verificato il peggioramento della paziente, consistito nell’insorgenza di una grave infezione manifestatasi già nell’immediato post operatorio con stati febbrili inizialmente controllati fino alle dimissioni del 19.09.12, nuovamente evidenziatasi con insufficienza multiorgano in occasione del necessario ricovero del 24.09.12 ove riscontrata sepsi da Staphilocco Epidermidis con presenza di vegetazioni in sede mitralica non risolta nè con la somministrazione di antibiotici nè con l’espianto del pace maker e la sostituzione delle bioprotesi, situazione che aveva compromesso definitivamente il quadro clinico così causativo del decesso in data 6.12.12.

Il ctu ha riconosciuto la correttezza della diagnosi e della scelta di procedere con l’inserzione del pace maker al fine di risolvere la problematica di aritmia; ha altresì sottolineato il maggior rischio infettivo determinato dalla circostanza che la paziente era sottoposta a Tao (terapia anticoagulante) e portatrice di valvole sì da essere la tasca confezionata per il PM ed il conseguente ematoma fonte di infezione in collegamento tramite gli elettrodi con le valvole possibili sedi di germi così penetrati.

E’ stato accertato che che nonostante i sanitari si siano correttamente attivati con la somministrazione di antibiotico, l’espianto del PM e successivamente delle Valvole-non siano riusciti a risolvere il grave squilibrio metabolico derivato dalla insorta sepsi causativa perciò del decesso. Può dunque concludersi che l’assenza di asepsi degli ambienti/strumenti ospedalieri abbiano determinato l’insorgenza della infezione nosocomiale occorsa al paziente, e manifestatesi immediatamente nel post operatorio con stato febbrile e nuovamente a seguito del 2° ricovero a distanza di pochi giorni dalle dimissioni con shock settico.

In conclusione i familiari hanno pertanto diritto a vedersi riconosciuto il danno non patrimoniale per lesione del legame parentale in quanto la condotta illecita che ha determinato la morte del congiunto ha leso diritti della persona costituzionalmente qualificati fondati sugli artt. 2, 29, 30 della Costituzione, con ciò nel rispetto dei principi relativi al riconoscimento del danno non patrimoniale, come configurati dalla Cass., Sez. Unite, 11.11.2008 n. 26972.